fbpx
L’organizzazione aziendale della sicurezza

L’organizzazione aziendale della sicurezza

Parlare di sicurezza sul lavoro in ambito aziendale significa riferirsi a una struttura organizzata dal datore di lavoro, secondo un modello organizzativo e gestionale, per definire e attuare la politica di salute e sicurezza.

Gli attori dell’organizzazione aziendale della sicurezza

Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. delinea da un lato un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro di tipo piramidale e a cascata, di cui fanno parte figure diverse con compiti specifici, dall’altro risente delle influenze dei sistemi di gestione, il che si traduce nella necessaria responsabilizzazione di ogni singolo attore del processo di lavoro e nel coinvolgimento del lavoratore.

Lo schema piramidale vede al vertice il datore di lavoro, destinatario dei principali obblighi, di cui due “non delegabili”, previsti appunto dall’art. 17, ovvero la redazione della valutazione dei rischi e la nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Gli altri obblighi possono essere delegati al/i dirigente/i secondo il principio della delega prevista dall’art. 16.

Sempre nell’ambito dell’organizzazione aziendale per la sicurezza non si può non richiamare l’importanza degli addetti alle emergenze, nominati dal datore di lavoro o dal/i dirigente/i, formati e addestrati alle gestione delle diverse situazioni emergenziali che si possono verificare in ambito lavorativo (incendio, terremoto, infortunio, ecc).

Alla base del funzionamento dell’organizzazione si trovano i lavoratori, che vivono in prima persona le problematiche connesse alla sicurezza del proprio lavoro.

Un ruolo importante ricoprono il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLST) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del Sito Produttivo (RLSSP). Essi hanno la fondamentale funzione di rappresentare i lavoratori al fine di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, fare proposte in termini di prevenzione e promuovere la cultura della sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.

Per garantire un efficace funzionamento del sistema di prevenzione è fondamentale che le lavoratrici e i lavoratori conoscano la struttura e il funzionamento dell’organizzazione aziendale per la sicurezza. Una recente indagine che abbiamo condotto, e che ha visto lavoratrici e lavoratori impegnati nella compilazione di un questionario su questi temi, ha tuttavia evidenziato come il livello di conoscenza in materia non sia ancora del tutto soddisfacente.

La mini-riforma del dicembre 2021 e il rafforzamento della figura del preposto

Nel dicembre 2021, il legislatore ha apportato modifiche in merito agli obblighi e ai compiti delle figure della sicurezza, anche a seguito dei due anni di Pandemia COVID-19 e a un 2021 chiuso con troppi infortuni, andando a rafforzare in modo particolare la figura del preposto. Un intervento legislativo a lungo atteso, volto a implementare gli strumenti necessari per una crescita e un miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda.

La mini-riforma, avvenuta con la conversione (Legge 17 dicembre 2021, n. 215) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, introduce modifiche importanti con l’obiettivo di aumentare il livello di prevenzione nelle aziende, prevedendo ad esempio nuove attività di formazione, nuovi obblighi e responsabilità per il datore di lavoro e il dirigente e un nuovo ruolo per il preposto. Inoltre, allarga la sfera e le competenze degli organi di vigilanza e prevede sanzioni più pesanti a carico del datore di lavoro e degli altri soggetti responsabili.

L’intento del Decreto è aumentare i livelli di sicurezza, incidendo sul numero di infortuni e malattie professionali, e di vigilanza, conferendo in previsione nuove e maggiori funzioni di vigilanza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro accanto ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. L’INL stesso ha emanato una Circolare, la n. 01/2022, per fare chiarezza in merito all’applicabilità della nuova normativa.

In questa mini-riforma sono stati modificati l’Allegato I e diversi articoli (in particolare gli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99), tra cui alcuni inerenti gli obblighi e le responsabilità che investono il datore di lavoro, il dirigente e il preposto.

Il nuovo articolo 18, al comma 1 lett. b-bis, introduce l’obbligo di individuazione del preposto in tutte le aziende:

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Il nuovo disposto rende obbligatoria una figura della sicurezza che in precedenza era a discrezione del datore di lavoro, quindi facoltativa.

L’importanza del nuovo ruolo del preposto nella gestione operativa della sicurezza nei luoghi di lavoro è ribadita anche nel nuovo art. 26, che richiede la comunicazione del nominativo del preposto nei contratti di appalto e subappalto:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

C’è un cambiamento anche nel ruolo e nelle responsabilità del preposto.

Il nuovo art. 19, accanto ai tradizionali obblighi di “sovrintendere e vigilare”, gli attribuisce l’obbligo di intervenire in modo concreto per interrompere o modificare un comportamento a rischio:

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Inoltre, è stata introdotta anche la lettera f-bis:

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

La nuova figura del preposto, pur senza però far venire meno o alleggerire l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro e al dirigente, è indubbiamente maggiormente responsabilizzata rispetto al passato. Dovrà certamente essere aggiornata e integrata la formazione di questa figura, che diventa un elemento sempre più importante nella gestione “on job” della sicurezza e si configura sempre più come elemento cardine nel far funzionare il sistema della sicurezza sul lavoro.

L’entrata in vigore di alcuni adempimenti del DL 146/2021 è soggetta alla sottoscrizione di uno specifico Accordo Stato Regioni che avrebbe dovuto essere promulgato entro il 30/06/2022.

Il nuovo art. 37, al comma 2, prevede che “entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”.

La formazione del datore di lavoro

Il comma 7 dell’art. 37, inoltre, introduce per la prima volta l’obbligo formativo anche a carico del datore di lavoro a prescindere dal fatto che ricopra direttamente il ruolo di RSPP in azienda:

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2”.

Spetterà all’Accordo richiamato definire il ruolo del datore di lavoro in rapporto al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, la durata e i contenuti della formazione, e se debba essere correlata alla gravità del rischio d’impresa.

La nuova normativa antincendio

La vigente normativa antincendio, rappresentata dal D.M. 10/03/1998, andrà in pensione a inizio settembre 2022.

Aspettavamo da molti anni questo necessario cambiamento normativo, che interviene  a distanza di molti anni dalla Circ. 23/02/2011 dei VVF.. Circolare che per prima cercava di colmare alcune importanti lacune del D.M. 10/03/1998 come, ad esempio, l’aggiornamento delle attività formative.

Il nuovo decreto, che disciplinerà la formazione, non riguarda solo gli addetti alle emergenze, ma individuerà i requisiti anche per i formatori antincendio, andando a qualificare maggiormente l’erogazione della formazione e aumentando implicitamente anche la qualità e l’efficacia dell’attività formativa stessa.

Guarda il nostro video sull’organizzazione aziendale della sicurezza

Gli uffici di ONBSI rimarranno aperti anche ad agosto

Gli uffici di ONBSI rimarranno aperti anche ad agosto

La sicurezza sul lavoro e la tutela delle aziende, delle lavoratrici e dei lavoratori delle Pulizie non vanno in vacanza. Ecco perché gli uffici di ONBSI rimarranno aperti per tutto il mese di agosto, a eccezione di lunedì 15.

Rimarrà sempre attivo anche il Portale S.I.ONBSI, tramite il quale le lavoratrici e i lavoratori iscritti a ONBSI con un’anzianità contributiva continuativa di almeno 12 mesi possono accedere al Bando Indennità Emergenziale Conciliativa COVID-19 e richiedere un contributo solidale straordinario fino a un massimo di € 200.

In caso di necessità, infine, sarà possibile contattare il centralino al numero 06 4451738, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00.

Cambio ai vertici di ONBSI: Marco Verzari e Lorenzo Mattioli la nuova Presidenza

Cambio ai vertici di ONBSI: Marco Verzari e Lorenzo Mattioli la nuova Presidenza

È con grande piacere che ONBSI dà il benvenuto alla nuova Presidenza: Marco Verzari (Presidente), Uiltrasporti UIL, e Lorenzo Mattioli (Vicepresidente), ANIP Confindustria. La decisione è stata presa nel corso dell’Assemblea dei Soci svoltasi oggi, giovedì 30 giugno a Roma, durante la quale sono stati nominati i nuovi membri del Comitato Direttivo.

Già membri del Comitato Direttivo di ONBSI, Verzari e Mattioli hanno maturato una lunga esperienza negli Enti bilaterali. La profonda conoscenza, da parte della nuova Presidenza, del mondo dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi, contribuirà a consolidare il continuo processo di crescita dell’Ente e a rafforzare il suo impegno a favore degli operatori del Settore

ONBSI esprime stima e gratitudine nei confronti di Andrea Laguardia e Giovanni Daló, rispettivamente Presidente e Vicepresidente uscenti, e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione e professionalità in questi anni, gli ultimi dei quali caratterizzati da una Pandemia che ha fatto emergere con ancora più forza la centralità delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese del Settore.

Buona Pasqua da ONBSI!

Buona Pasqua da ONBSI!

Auguri di buona Pasqua da ONBSI! 

In questo giorno di festa vogliamo ringraziare le lavoratrici, i lavoratori e le imprese del settore Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi, che da due anni sono impegnati in prima linea nella lotta al COVID-19. È anche grazie al loro impegno se, oggi, iniziamo a vedere la luce dopo un periodo così buio. 

Il loro contributo quotidiano al benessere della collettività non può e non deve essere dimenticato!

Bando Indennità Emergenziale Conciliativa COVID-19: il nostro aiuto continua

Bando Indennità Emergenziale Conciliativa COVID-19: il nostro aiuto continua

Da sempre ONBSI è accanto alle lavoratrici e ai lavoratori del Settore dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi, il cui contributo nella lotta al COVID-19 è stato ed è tuttora fondamentale.

Per mostrare loro tutto il supporto che meritano, un anno fa ONBSI – in qualità di Organismo Nazionale Bilaterale dei Servizi Integrati – ha dato vita al Bando Indennità Emergenziale Conciliativa COVID-19, che consente a ciascun iscritto a ONBSI di richiedere un contributo solidale straordinario fino a un massimo di 200 euro

A un anno di distanza siamo orgogliosi di comunicare che il nostro aiuto continua, con un sostegno in più. 

Il Bando è infatti stato prorogato per tutto il 2022 ed è stato reso ancora più inclusivo. Potranno beneficiarne le lavoratrici e i lavoratori iscritti a ONBSI che, alla data di presentazione della domanda, abbiano maturato un’anzianità contributiva continuativa di almeno 12 mesi, senza alcun limite di reddito da ISEE

Questo significa che ancora più iscritti potranno accedere alle misure di sostegno e ricevere il nostro contributo solidale straordinario a copertura del rischio sociale, familiare ed educativo

Per saperne di più, visita la pagina dedicata.