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Il valore del Progetto #Safework per il Settore dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi

Il valore del Progetto #Safework per il Settore dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi

Il Progetto #SafeWork scaturisce dalle analisi effettuate nel tempo da ONBSI, coinvolgendo sistematicamente le aziende e gli stessi lavoratori del settore dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi, alcune delle cui risultanze hanno trovato corrispondenza nelle priorità e aree tematiche delineate dall’avviso pubblicato dall’INAIL per finanziare interventi nazionali di sensibilizzazione.

Le analisi effettuate, in alcuni casi differenziate per target di destinatari, hanno permesso di rilevare e verificare una molteplicità di informazioni, anche tendenziali, sullo stato dell’arte del Settore in materia di salute e sicurezza e le loro risultanze sono confluite anche nella realizzazione di linee guida e disciplinari sulla sicurezza che certamente consentono di incidere positivamente sul livello di consapevolezza e sulla cultura in materia di sicurezza dell’intero Settore.

In particolare, le analisi hanno permesso di rilevare il livello di recepimento della normativa in materia di sicurezza e di rappresentare il grado di maturità del Settore rispetto all’implementazione dei diversi e integrati Sistemi di Gestione certificabili in ottemperanza alle varie normative ISO.

Per le modalità con cui sono state progettate e somministrate, in alcuni casi le rilevazioni effettuate hanno anche consentito di contribuire in tempo reale alla sensibilizzazione degli attori coinvolti. Un esempio degno di nota è il sondaggio somministrato direttamente alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto sotto forma di vignette a scelta multipla, finalizzato a testarne la consapevolezza rispetto all’organizzazione aziendale per la sicurezza e ai “comportamenti sicuri” e corretti da adottare nell’espletamento delle proprie mansioni.

Le stesse analisi non hanno d’altro canto evidenziato grandi iniziative di sensibilizzazione destinate alla prevenzione dell’errore umano. Nonostante l’analisi dell’andamento infortunistico del Settore attribuisca al fattore umano una responsabilità predominante nella maggior parte degli incidenti o dei quasi-incidenti, infatti, tendenzialmente alla prevenzione dell’errore umano vengono deputate solo procedure ed istruzioni aziendali. Poco diffusa è risultata anche la gestione e l’analisi dei quasi incidenti (near miss) e, nell’espletamento delle loro tipiche mansioni, le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori non sempre palesano una vera capacità di analisi e discernimento.

L’importanza della consapevolizzazione di lavoratrici e lavoratori

In un gran numero di casi, la causa principale degli eventi avversi è riconducibile a una non corretta percezione dei rischi, anche di origine esterna, da parte dell’organizzazione e in primis delle lavoratrici e dei lavoratori. La loro consapevolezza e partecipazione, dunque, rappresentano un presupposto fondamentale per la realizzazione di un efficace sistema di prevenzione e per il suo miglioramento continuo.

È valutazione condivisa che nessun sistema preventivo potrà mai essere realmente efficace senza l’indispensabile coinvolgimento attivo dei lavoratori. Solamente la loro consapevolezza dei fattori di rischio può rafforzare e rendere efficaci regole e comportamenti orientati alla salvaguardia della salute e sicurezza e garantire la loro piena partecipazione alla prevenzione, alla protezione e alla gestione delle emergenze.

L’assunto è ancora più valido quando ci si sposta dalla prevenzione dei rischi strettamente connaturati alle mansioni all’insorgenza di fenomeni esterni (si pensi ai casi di infortunio sul lavoro da contagio con virus Sars-CoV-2, molti dei quali hanno avuto esito mortale) o, ancora di più, all’ambito molto più subdolo e impalpabile di pratiche e comportamenti che possono anche miratamente colpire persone di uno specifico genere, che inaccettabilmente “si prefiggano o causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale, o economico riconducibili all’ambito delle molestie e delle violenze”.

Tornando alle analisi effettuate sul Settore, su quest’ultimo punto non sono stati rilevati interventi specifici su rischi di genere (eccetto che per la tutele delle lavoratrici in gravidanza) o legati all’ambito molestie e violenze sul luogo di lavoro.

L’importanza della sensibilizzazione sui rischi di genere nel Settore dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi

Il fenomeno della violenza e delle molestie è significativo in Italia, anche in ambito lavorativo. Occorre pertanto intervenire sulle cause all’origine e sui fattori di rischio, “ivi compresi stereotipi di genere, forme di discriminazione multiple e interconnesse e squilibri nei rapporti di potere dovuti al genere”. È a tal fine essenziale coinvolgere il più ampio numero di lavoratrici e lavoratori in iniziative di formazione e percorsi di sensibilizzazione che vadano ad approfondire tali aspetti, spesso ignorati o gravemente e colpevolmente sottovalutati.

Le stesse ricerche svolte nel Settore da alcune associazioni attive sul tema delle molestie e violenze di genere (Associazione Artemisia, centro Antiviolenza, Associazione Frida, etc.) hanno evidenziato come il settore dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi sia uno tra i più esposti a tali fenomeni. Una percentuale significativa dei casi rilevati riguarda eventi avvenuti a danno di lavoratrici addette alle attività di pulizia, molti dei quali avvenuti in orario serale o mattutino, quando i locali dell’impresa erano vuoti, oppure raggiungendo un parcheggio ed esponendosi a un rischio di aggressione proprio in ragione della prestazione resa in orari poco frequentati o in un contesto isolato.

Gli obiettivi del Progetto #Safework

Le considerazioni esposte hanno coerentemente orientato la scelta progettuale di sviluppare attività, capaci di coinvolgere il più elevato numero di destinatari, finalizzate a generare una forte sensibilizzazione sulle due aree tematiche individuate:

  • organizzazione e percezione del rischio nel contenimento degli eventi avversi;
  • violenze e molestie.

Tali attività hanno l’obiettivo di fornire ai partecipanti agli interventi, ossia alle lavoratrici e ai lavoratori addetti alle imprese dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi, gli strumenti che possano creare i presupposti per una corretta percezione, individuazione e segnalazione dei rischi durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative, sviluppando specifici focus sui rischi derivanti da eventi avversi e su pratiche e comportamenti che contraddistinguono le varie forme di molestia e violenza e indicando misure adottabili per prevenire tali fenomeni sul luogo di lavoro.

Nel Settore, caratterizzato da un elevato turnover, da frequenti subentri d’appalto e da una conseguente alta migrazione del personale tra aziende, promuovere la consapevolezza delle lavoratrici e dei lavoratori è l’unica strada per garantire una maggiore tutela della salute e sicurezza, incrementare il benessere lavorativo, garantire un ambiente di lavoro sano, privo di fattori di discriminazione e di qualsiasi forma di violenza, fisica o psicologica, e migliorare la produttività e la qualità delle prestazioni, riducendo, allo stesso tempo, il rischio di infortuni e malattie professionali.

Il quadro normativo di riferimento e le certificazioni per le aziende

È opportuno inoltre sottolineare che:

  • ai fini della parità di genere “sono considerate discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” (Codice delle pari opportunità D.Lgs, 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i.);
  • la Legge n. 162 del 5 novembre 2021 ha sancito l’obbligo, per le aziende con più di 50 dipendenti, di trasmissione del rapporto biennale sulla parità di genere, poi regolamentato dal D.L del 29/03/2022, e introdotto nel nostro ordinamento (art. 46 bis) ,a partire dal 1° Gennaio 2022, il processo di certificazione della parità di genere quale misura volta a promuovere una maggior consapevolezza sul tema della gender equality, in linea con la Missione 5 “Inclusione e Coesione” del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) secondo il quale, entro il 2026, almeno 800 aziende dovranno ottenere la certificazione e beneficiare delle agevolazioni collegate;
  • l’introduzione della certificazione e delle collegate agevolazioni avvia un percorso sistemico di cambiamento culturale che, dal semplice e puro rispetto dei principi costituzionali di parità e uguaglianza, vira verso l’adozione di politiche economiche e fiscali mirate ad agevolarne il recepimento e lo sviluppo;
  • il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, n. 152/2022, ha definito i parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese individuando come prassi di riferimento la UNI/PdR 125:2022 “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere” che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni;
  • la UNI/PdR 125:2022 prevede espressamente (al punto 6.3.2.6, “Attività di prevenzione di ogni forma di abuso fisico, verbale, digitale (molestia) sui luoghi di lavoro”) che, “In relazione alle proprie politiche e risorse, l’organizzazione deve dare piena attuazione alle previsioni di legge e agli accordi collettivi, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali cui aderisce, in materia di contrasto alle molestie sui luoghi di lavoro. In particolare, l’organizzazione deve:
    • individuare il rischio di ogni forma di abuso fisico, verbale, digitale (molestia) alla luce della Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro;
    • preparare un Piano per la prevenzione e gestione delle molestie sul lavoro;
    • prevedere una specifica formazione a tutti i livelli, con frequenza definita, sulla “tolleranza zero” rispetto a ogni forma di violenza nei confronti dei/delle dipendenti, incluse le molestie sessuali (sexual harassment) in ogni forma;
    • prevedere una metodologia di segnalazione anonima di questa tipologia di accadimenti a tutela dei/delle dipendenti che segnalano;
    • pianificare e attuare delle verifiche (survey) presso i/le dipendenti, indagando se hanno vissuto personalmente esperienze di atteggiamenti di questo tipo, che hanno provocato disagio o turbamento, all’interno o nello svolgimento del proprio lavoro all’esterno (atteggiamenti sessisti, comportamenti o situazioni di mancanza di rispetto);
    • valutare gli ambienti di lavoro anche da questo punto di vista;
    • prevedere una valutazione dei rischi e analisi eventi avversi segnalati;
    • assicurare una costante attenzione al linguaggio utilizzato, sensibilizzando una comunicazione il più possibile gentile e neutrale.

Inoltre, la UNI/PdR 125:2022 prevede che l’organizzazione, ai fini dell’ottenimento della certificazione, si doti di “referenti e prassi aziendali a tutela dell’ambiente di lavoro, con particolare riferimento ed episodi di molestie o mobbing”.

La certificazione, una volta ottenuta, consente alle imprese di beneficiare di un sistema premiale attraverso:

  • sgravi contributivi riservati alle imprese che siano in possesso della certificazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, nel limite dell’1% dei contributi complessivamente dovuti e di € 50.000 annui per ciascuna azienda (art. 5, c. 1 e 2, L. 162/2021);
  • punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti (art. 5, c. 3, L. 162/2021);
  • riduzione del 30% della garanzia fideiussoria per la partecipazione a gare pubbliche (art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016, modificato dall’art. 34, c. 1, D.L. 36/2022);
  • acquisizione di un miglior posizionamento in graduatoria nei bandi di gara per l’acquisizione di servizi e forniture (art. 95, c. 13, D.Lgs. 50/2016, modificato dall’art. 34, c. 2, D.L. 36/2022).

Perché partecipare al Progetto #Safework

In estrema sintesi, la partecipazione al Progetto #SafeWork consente alle imprese lo sviluppo delle azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento propedeutiche:

  • all’efficace implementazione, allo sviluppo e al miglioramento del proprio Sistema di Prevenzione e Protezione;
  • allo sviluppo e al miglioramento di tutti i Sistemi di Gestione certificati, con particolare riferimento a quelli afferenti Salute e Sicurezza (ISO 45001), Responsabilità Sociale (SA 8000 e ISO 26000 ), Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) e Diversity & Inclusion (ISO 30415);
  • al miglioramento della consapevolezza e della partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori;
  • alla riduzione degli indici infortunistici;
  • al miglioramento del benessere lavorativo e, indirettamente, della produttività e della qualità delle prestazioni;
  • a dimostrare attivamente il loro impegno nel contrastare qualsiasi forma di discriminazione, violenza fisica o psicologica e molestia, con il conseguente positivo impatto sull’immagine aziendale;
  • ad agevolare e accompagnare l’implementazione della Certificazione della Parità di Genere (ottenendo le previste valorizzazioni in gara d’appalto e accedendo al sistema premiale illustrato), attraverso lo sviluppo di un piano per la prevenzione di violenze e molestie e la prevista sensibilizzazione e formazione del personale.
Buone feste da ONBSI!

Buone feste da ONBSI!

ONBSI augura a tutte e a tutti voi un buon Natale e un nuovo anno carico di gioia e serenità.

Il 2022 non è stato certo un anno semplice. Sebbene se ne parli di meno, la Pandemia ha continuato e continua tuttora a impegnare in prima persona le lavoratrici e i lavoratori di Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi, il cui contributo si conferma ancora determinante per il benessere della collettività.

Proprio per ringraziarli del loro impegno, l’Organismo ha deciso di estendere fino al 31 dicembre 2022 il Bando Indennità Emergenziale Conciliativa COVID-19, che permette alle lavoratrici e ai lavoratori del Settore iscritti a ONBSI con un’anzianità contributiva continuativa di 12 mesi di chiedere un contributo fino a € 200,00, senza alcun limite di reddito da ISEE.

L’iniziativa è stata accolta positivamente: dalla sua istituzione, sono state accolte oltre 11 mila domande. Chiunque sia in possesso dei requisiti e non abbia ancora presentato domanda, può accedere al Portale S.I.ONBSI e approfittare di questi ultimi giorni per richiedere il contributo.

Nel corso del 2022 l’Ente è stato in prima linea anche nell’attività di informazione sull’importanza delle buone pratiche per la sicurezza sul lavoro. A luglio, infatti, è partita una campagna di comunicazione che, attraverso video esemplificativi e descrittivi, contenuti editoriali e newsletter, intende sensibilizzare le lavoratrici e i lavoratori del Settore sull’importanza di adottare i corretti comportamenti sul luogo di lavoro. Per guardare i video dell’iniziativa, promossa dal Gruppo di Lavoro Politiche della Sicurezza, clicca qui.

Non solo. Nelle ultime settimane è stato avviato il Progetto #Safework. Il Progetto, promosso da ONBSI e finanziato dall’INAIL, prevede lo svolgimento di una serie di incontri informativi gratuiti, da svolgersi online, dedicati all’organizzazione e alla percezione del rischio nel contenimento degli eventi avversi e al contrasto delle violenze e delle molestie sul luogo di lavoro. Per saperne di più sull’attività e compilare il modulo di pre-adesione è possibile consultare la pagina dedicata.

Nel fare a tutte e tutti voi i migliori auguri, ONBSI coglie l’occasione per informarvi che, a eccezione del 26 dicembre e del 6 gennaio, gli uffici rimarranno sempre aperti. Rimarrà invariata anche l’accessibilità al Portale S.I.ONBSI, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La classificazione e l’etichettatura degli agenti chimici

La classificazione e l’etichettatura degli agenti chimici

Il rischio chimico è uno dei principali rischi lavorativi nel settore dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi. L’aspetto particolare dei rischi per la salute è che possono manifestare i loro effetti sia nell’immediato che dopo periodi di tempo più o meno lunghi. È questa, infatti, la differenza tra infortunio e malattia di origine professionale.

Come gli agenti chimici penetrano nell’organismo

Le vie di penetrazione nell’organismo umano sono il contatto, l’inalazione e l’ingestione. La via inalatoria è la via di penetrazione più importante in ambito lavorativo. Dobbiamo considerare, ad esempio, che l’uso dei prodotti detergenti e sanificanti rilascia nell’ambiente di lavoro sostanze chimiche che possono essere inalate.

Per quanto riguarda le altre due vie di penetrazione, la cutanea va riferita alle caratteristiche di pericolosità intrinseca della sostanza o della miscela in uso, mentre l’ingestione dovrebbe essere considerata assente, anche se l’esperienza ci insegna che si sono verificati incidenti che hanno coinvolto anche queste ultime due vie.

Come lavorare in sicurezza: buone pratiche e quadro normativo

Una delle regole più importanti da seguire per lavorare in sicurezza è conoscere le caratteristiche di pericolo dell’agente chimico che si sta utilizzando

Come riconoscere il pericolo? E come gestire la sicurezza d’uso per i lavoratori? È possibile farlo in due modi, attraverso la lettura dell’etichetta e la lettura della scheda dati di sicurezza (SDS – Safety Data Sheet).

Prima di vedere nel dettaglio questi due importanti strumenti, facciamo una piccola premessa.

In Italia, il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dedica il Titolo IX alle sostanze pericolose, il Capo I alla protezione dagli agenti chimici e il Capo II alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni. A livello europeo vige il Regolamento CLP (Reg. CE n. 1272/2008) relativo alla Classificazione, Etichettatura, Imballaggio dei prodotti chimici.

Il regolamento CLP, entrato ormai completamente in vigore dal 2015, allinea la legislazione UE al sistema GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), un sistema voluto dall’ONU per identificare le sostanze chimiche pericolose in modo univoco e con lo scopo di armonizzare i criteri di classificazione ed etichettatura in tutti i Paesi.

Con l’entrata in vigore del Reg. n. 1272/2008 CLP, è stato necessario aggiornare le etichette e le schede di sicurezza in quanto sono cambiati alcuni elementi che identificavano gli agenti chimici, in particolare i pittogrammi, le frasi di rischio e di prudenza. 

La presenza dei pittogrammi di rischio chimico su imballi o etichette ha lo scopo preventivo di informare del contenuto dell’imballo e del pericolo intrinseco del prodotto. Le immagini sono un ottimo strumento di comunicazione, in quanto vengono lette e interpretate rapidamente dal cervello. 

L’etichetta

L’etichetta riporta molte informazioni, ad esempio:

  • il contenuto del prodotto;
  • il produttore;
  • i pericoli;
  • le informazioni di prudenza;
  • i pittogrammi.

Sottovalutare l’importanza dell’etichettatura e non prenderne corretta visione comporta il non conoscere i rischi che si corrono nell’uso del prodotto chimico. In definitiva, significa non lavorare in modo sicuro.

Come anticipato, la presenza dell’etichetta è importante per identificare il prodotto e il suo contenuto. Se ad esempio si rende necessaria una diluizione o un travaso, quindi l’utilizzo di un contenitore non originale, occorre ricordarsi sempre di pulire bene il vecchio contenitore perché non tutte le sostanze sono compatibili. Occorre anche eliminare la vecchia etichetta e apporne una nuova

Un grave errore è travasare sostanze in contenitori diversi dagli originali, anonimi o, peggio, di tipo alimentare. Questo esempio fa riferimento all’incompatibilità chimica di alcune sostanze. Questo tipo di informazioni sono riportate nell’altro importante documento che accompagna gli agenti chimici, ovvero la scheda di sicurezza.

La scheda Dati di Sicurezza (SDS)

È obbligatorio fornire i prodotti chimici accompagnati da una Scheda Dati di Sicurezza (SDS), che riporta 16 voci obbligatorie

L’importanza della SDS (Scheda Dati di Sicurezza) risiede nel fatto che contiene non solo le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l’ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele, ma anche tutte le informazioni sui corretti modi di immagazzinamento, stabilità e reattività, trasporto, smaltimento, ecc. Per tale motivo i lavoratori dovrebbero averle sempre disponibili per verificare i comportamenti sicuri da tenere. 

Inoltre, le SDS riportano informazioni necessarie per un comportamento sicuro anche in caso di emergenza incendio o primo soccorso.

La scheda dati di sicurezza deve essere disponibile nella lingua del Paese destinatario.

Lo stoccaggio degli agenti chimici

Per quanto concerne invece lo stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, occorre ricordare alcune semplici, ma importanti regole. Le informazioni di sicurezza sono riportate al punto 7, “Manipolazione ed immagazzinamento”, della scheda dati di sicurezza. A titolo di esempio, ricordiamo che è bene non tenere sul posto di lavoro quantitativi di agenti pericolosi superiori a quelli necessari per l’uso quotidiano.

Dopo l’attività lavorativa, gli agenti chimici devono essere riportati in magazzino e conservati dentro appositi armadi di sicurezza adatti al tipo di pericolo, all’esterno dei quali devono essere riportati i simboli di pericolo propri del contenuto. Inoltre, bisogna stoccare separatamente le sostanze tra loro incompatibili. 

Le informazioni circa le caratteristiche di reattività della sostanza o miscela sono riportate al punto 10, “Stabilità e Reattività”, della scheda dati di sicurezza. 

È buona norma tenere separato ciò che non va d’accordo, di qualunque cosa si tratti. Conservare sempre i materiali infiammabili lontano dai materiali comburenti e dalle fonti di innesco

(scintille, fiamme libere, superfici calde, cariche elettrostatiche, etc), ad esempio, eviterà il rischio di incendi. Queste informazioni sono riportate già al punto 2, “Identificazione dei pericoli”, della scheda dati di sicurezza, in cui troviamo i riferimenti alle specifiche frasi H al punto 2.1, “Classificazione della sostanza o della miscela”, (da H200 a H 290 e alcune frasi EUH), e al punto 2.2 rispetto agli “Elementi dell’etichetta”, nel quale sono riportati i pittogrammi di pericolo.

L’igiene sul posto di lavoro

Osservare le misure igieniche che sono state predisposte in azienda assicura una migliore tutela della salute della popolazione lavorativa.

Ad esempio:

  • Rispettare il divieto di fumo durante lo svolgimento del lavoro è un principio importante non solo per la prevenzione incendi, ma soprattutto per evitare possibili fenomeni di contaminazioni chimiche dovute al potenziale contatto delle mani sporche con la bocca. Inoltre, il fumo potenzia gli effetti nocivi delle sostanze pericolose.
  • Non mangiare o bere durante lo svolgimento del lavoro in quanto, come detto, la bocca è un canale di ingresso nell’organismo umano e, tramite ingestione, possono essere facilmente introdotte nell’organismo sostanze chimiche pericolose.
  • Indossare indumenti da lavoro appropriati e puliti. La divisa da lavoro va tolta al termine dell’attività e, se previsto, in occasione della pausa pranzo. Questa attenzione previene la possibilità di contatto accidentale con le sostanze pericolose. Conservare gli abiti da lavoro separatamente dagli indumenti civili è una misura importante per evitare di portare a casa i rischi del lavoro
La movimentazione manuale dei carichi e le posture incongrue

La movimentazione manuale dei carichi e le posture incongrue

I dati INAIL sugli infortuni sul lavoro nel 2021

Il 2021 si è chiuso con un incremento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali rispetto al 2020. È quanto emerge dai dati riportati nella Relazione annuale 2021 dell’INAIL pubblicata lo scorso 25 luglio.

La Relazione ci dice infatti che, escludendo i casi COVID-19, “gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati 349.643, di cui il 17,5% ‘fuori dell’azienda’ (cioè ‘in occasione di lavoro con mezzo di trasporto’ o ‘in itinere’)” mentre gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono 685, di cui 298, il 43,5%, ‘fuori dell’azienda’”. In aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, che “sono state poco più di 55 mila, in crescita del 22,8% rispetto al 2020”.

I numeri ci dicono che dobbiamo rispondere con azioni concrete e dirette per individuare quelle misure che possono eliminare, o almeno ridurre, il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.

L’esperienza, gli studi e le analisi delle dinamiche infortunistiche degli ultimi anni hanno evidenziato però che non possiamo affidarci solo all’attività di vigilanza, sia istituzionale che aziendale, come strumento esaustivo nella gestione della salute e sicurezza dei lavoratori. Oltre alla vigilanza “tradizionale”, quello che serve è un vero e proprio cambio di mentalità da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi i lavoratori stessi.

La nuova figura del preposto, come delineata dalla mini riforma del D.L. 146/2021, va in questa direzione. Inoltre, va ricordato il comma 1 dell’art. 20 del D. Lgs. 81/2008 che individua nel lavoratore stesso il soggetto che per primo ha l’obbligo di adoperarsi per proteggere se stesso e chi gli lavora intorno. Questo cambio di marcia si rende ancor più necessario per la gestione dei rischi per la salute, in particolare per gli aspetti ergonomici del lavoro.

Leggi il nostro approfondimento L’organizzazione aziendale della sicurezza

La movimentazione manuale dei carichi e le posture incongrue

In questo articolo ci soffermiamo in particolare su due tipologie di rischi ergonomici che caratterizzano anche l’attività di pulizia e sanificazione: la movimentazione manuale dei carichi (MMC) e le posture incongrue e disagevoli. Entrambe afferiscono alla sfera della “ergonomia”, scienza che si occupa di studiare il comportamento umano al fine di prevenire l’insorgenza di malattie professionali o di infortuni legati ad attività lavorative che possono, alla lunga, debilitare il lavoratore.

In sostanza, il concetto di rischio ergonomico riguarda tutte quelle attività che mettono potenzialmente a rischio il benessere psicofisico di una persona. Nel settore dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi, ad esempio, le lavoratrici e i lavoratori risultano esposti a questo rischio nelle attività che richiedono sollevamenti e/o spinte, mantenimento di posture fisse o particolari e movimenti ripetitivi, oppure che si svolgono in un ambiente non ottimale. Tali attività possono portare allo sviluppo di patologie a muscoli e articolazioni.

Le attuali strategie per abbattere gli infortuni e, soprattutto, l’insorgenza di malattie professionali si basano sul principio della cosiddetta “ergonomia preventiva”, il cui scopo è individuare e predisporre provvedimenti nella fase di progettazione del processo di lavoro. Si possono invece utilizzare i principi della cosiddetta “ergonomia correttiva” nei casi in cui il processo sia già definito.

Per questi motivi, nel posto di lavoro è fondamentale riconoscere e prevenire questi tipi di rischi, tanto che l’attuale normativa sulla sicurezza sul lavoro stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a operare una valutazione dei rischi ergonomici e a inserire tale valutazione all’interno del Documento di valutazione dei rischi.

Di seguito troviamo rappresentate alcune tipologie di disturbo muscolo-scheletrico (DMS) che colpiscono con maggior frequenza i lavoratori.

Il quadro normativo

Il quadro normativo attuale è rappresentato innanzitutto da diverse Direttive Europee. In particolare la direttiva quadro, Dir. 89/391/CEE, che impone ai datori di lavoro l’adozione di misure preventive volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

L’obbligo di valutazione dei rischi comprende tutti i rischi e le condizioni di natura ergonomica, tra cui il lavoro ripetitivo, le operazioni di spinta e di traino, i movimenti e le posizioni di lavoro e la movimentazione manuale.

Oltre a questa, ci sono altre Direttive che si occupano della prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici. La stessa “Direttiva Macchine” (D. Lgs. n° 17 del 27/1/2010) indica che le macchine di nuova progettazione, o quelle vecchie che subiscono variazioni costruttive o di destinazione d‘uso, devono essere conformi a una serie di requisiti di sicurezza e di ergonomia.

In Italia il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dedica il Titolo VI e l’Allegato XXXIII alla movimentazione manuale dei carichi. In particolare l’art. 168, relativo agli obblighi del datore di lavoro, stabilisce che 

“il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori”.

Inoltre l’All. XXXIII specifica che 

“le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 168, comma 3”.

Nel dicembre 2021 è stato pubblicato il D. L. n. 146 che ha modificato il D. Lgs. n. 81, introducendo l’obbligo di formazione per il datore di lavoro, di nomina del preposto in tutte le attività e modifiche al ruolo dello stesso.

Le prospettive per il futuro

L’Unione Europea già dal 2002 ha definito prioritaria l’attività di prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici (DMS) in ambito lavorativo. La stessa Commissione Europea ritiene che i DMS siano “una delle malattie professionali più gravi e diffuse”.

L’Italia si è fatta promotrice, a fine 2020, di una campagna europea con lo slogan “Alleggeriamo il carico!”. La campagna europea è coordinata a livello nazionale dalla Direzione centrale prevenzione dell’INAIL. Obiettivo della campagna è quello di sensibilizzare su questa tematica lavoratrici e lavoratori, datori di lavoro, associazioni professionali e parti sociali, istituzioni e opinione pubblica.

La campagna europea ci ricorda che le migliori strategie si basano sull’uso combinato di più strumenti, essendo l’origine dei DMS multifattoriale. Ad esempio possono essere utilizzati la riorganizzazione dei posti di lavoro, la pianificazione del lavoro, la turnazione del personale esposto ai rischi e il cambio mansione periodico.

Aspetto importante è l’attività di formazione e addestramento sulle corrette posture svolta da personale qualificato direttamente sul posto di lavoro. Oltre a questo non va dimenticato l’uso di macchine e attrezzature in sostituzione delle attività manuali (ad esempio lucidatrici, spazzatrici, ecc). 

Oltre all’automazione, sono in fase di studio gli esoscheletri da indossare che hanno l’obiettivo di migliorare la postura. Un articolo del 10 febbraio 2022, pubblicato sul Corriere della Sera, riportava la notizia di un progetto di Iuvo, spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per costruire tecnologie indossabili con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori che svolgono movimentazione manuale dei carichi. Si tratta, appunto, di esoscheletri per il supporto della zona lombare e dei muscoli della schiena, che solitamente vengono stimolati durante le attività di sollevamento e di movimentazione pesi. Il sistema ha l’obiettivo di dare benefici a breve e lungo termine, riducendo lo sforzo fisico e la sensazione di fatica.

Un’altra azienda che collabora al progetto, la Comau, specializzata in sistemi e prodotti avanzati per l’automazione industriale, ha prodotto alcuni anni fa un esoscheletro (Mate), che ha dimostrato una effettiva riduzione dello sforzo muscolare per il 30% dei lavoratori, una riduzione della pressione muscolare degli arti superiori per il 25% e un miglioramento della postura per il 50%. Il modello MateXT è invece la versione per chi lavora in condizioni difficili in ambiente industriale e all’aperto, progettato per supportare l’operatore durante l’esecuzione di attività che richiedono le braccia sollevate.

Dello scorso giugno invece la notizia, pubblicata sul portale puntosicuro.it, della collaborazione tra Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’INAIL che insieme hanno realizzato, nell’ambito del progetto “Sistemi Cibernetici Collaborativi”, tre prototipi di dispostivi robotici indossabili. I dispositivi agiscono in modo specifico per alleggerire gli sforzi e la fatica dell’operatore alla schiena e al tronco, alle spalle, e ai gomiti.

Con l’uso di questi dispositivi, in base al lavoro svolto, si ha una riduzione dello sforzo fisico fino al 40% e un conseguente guadagno in termini di riduzione di infortuni e, soprattutto, di malattie professionali.

Terminiamo segnalando che, in linea con quanto sopra, anche il D. L. n. 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” prevede nuove specifiche misure per il contrasto agli infortuni.

Infine l’art. 20, “Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, prevede che l’INAIL promuova appositi protocolli di intesa con aziende e gruppi industriali per l’attivazione, ad esempio, di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ONBSI è al fianco alle donne vittime di violenza, sempre

ONBSI è al fianco alle donne vittime di violenza, sempre

Nei primi nove mesi del 2022 sono 82 le donne uccise in ambito familiare e domestico. Nello stesso periodo, le chiamate raccolte dal numero antiviolenza sono 2.966. L’Istat stima che circa il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni abbia subito una forma di violenza. 

Dietro ogni numero c’è una persona con sogni, speranze e desideri.

La violenza, sia essa fisica o psicologica, è inaccettabile. ONBSI esprime la più assoluta vicinanza alle donne vittime di maltrattamenti, abusi e violenze di ogni genere. Il silenzio e la solitudine non sono la risposta: il primo passo per uscire dall’incubo dei soprusi è rivolgersi a una delle tante organizzazioni pronte a fornire loro tutto il supporto di cui hanno bisogno.

In caso di necessità – per denunciare un caso di stalking, una violenza o anche solo per ricevere un consiglio o un aiuto – è possibile contattare il numero gratuito 1522, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, o visitare il sito www.1522.eu.

L’organizzazione aziendale della sicurezza

L’organizzazione aziendale della sicurezza

Parlare di sicurezza sul lavoro in ambito aziendale significa riferirsi a una struttura organizzata dal datore di lavoro, secondo un modello organizzativo e gestionale, per definire e attuare la politica di salute e sicurezza.

Gli attori dell’organizzazione aziendale della sicurezza

Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. delinea da un lato un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro di tipo piramidale e a cascata, di cui fanno parte figure diverse con compiti specifici, dall’altro risente delle influenze dei sistemi di gestione, il che si traduce nella necessaria responsabilizzazione di ogni singolo attore del processo di lavoro e nel coinvolgimento del lavoratore.

Lo schema piramidale vede al vertice il datore di lavoro, destinatario dei principali obblighi, di cui due “non delegabili”, previsti appunto dall’art. 17, ovvero la redazione della valutazione dei rischi e la nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Gli altri obblighi possono essere delegati al/i dirigente/i secondo il principio della delega prevista dall’art. 16.

Sempre nell’ambito dell’organizzazione aziendale per la sicurezza non si può non richiamare l’importanza degli addetti alle emergenze, nominati dal datore di lavoro o dal/i dirigente/i, formati e addestrati alle gestione delle diverse situazioni emergenziali che si possono verificare in ambito lavorativo (incendio, terremoto, infortunio, ecc).

Alla base del funzionamento dell’organizzazione si trovano i lavoratori, che vivono in prima persona le problematiche connesse alla sicurezza del proprio lavoro.

Un ruolo importante ricoprono il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLST) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del Sito Produttivo (RLSSP). Essi hanno la fondamentale funzione di rappresentare i lavoratori al fine di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, fare proposte in termini di prevenzione e promuovere la cultura della sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.

Per garantire un efficace funzionamento del sistema di prevenzione è fondamentale che le lavoratrici e i lavoratori conoscano la struttura e il funzionamento dell’organizzazione aziendale per la sicurezza. Una recente indagine che abbiamo condotto, e che ha visto lavoratrici e lavoratori impegnati nella compilazione di un questionario su questi temi, ha tuttavia evidenziato come il livello di conoscenza in materia non sia ancora del tutto soddisfacente.

La mini-riforma del dicembre 2021 e il rafforzamento della figura del preposto

Nel dicembre 2021, il legislatore ha apportato modifiche in merito agli obblighi e ai compiti delle figure della sicurezza, anche a seguito dei due anni di Pandemia COVID-19 e a un 2021 chiuso con troppi infortuni, andando a rafforzare in modo particolare la figura del preposto. Un intervento legislativo a lungo atteso, volto a implementare gli strumenti necessari per una crescita e un miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda.

La mini-riforma, avvenuta con la conversione (Legge 17 dicembre 2021, n. 215) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, introduce modifiche importanti con l’obiettivo di aumentare il livello di prevenzione nelle aziende, prevedendo ad esempio nuove attività di formazione, nuovi obblighi e responsabilità per il datore di lavoro e il dirigente e un nuovo ruolo per il preposto. Inoltre, allarga la sfera e le competenze degli organi di vigilanza e prevede sanzioni più pesanti a carico del datore di lavoro e degli altri soggetti responsabili.

L’intento del Decreto è aumentare i livelli di sicurezza, incidendo sul numero di infortuni e malattie professionali, e di vigilanza, conferendo in previsione nuove e maggiori funzioni di vigilanza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro accanto ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. L’INL stesso ha emanato una Circolare, la n. 01/2022, per fare chiarezza in merito all’applicabilità della nuova normativa.

In questa mini-riforma sono stati modificati l’Allegato I e diversi articoli (in particolare gli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99), tra cui alcuni inerenti gli obblighi e le responsabilità che investono il datore di lavoro, il dirigente e il preposto.

Il nuovo articolo 18, al comma 1 lett. b-bis, introduce l’obbligo di individuazione del preposto in tutte le aziende:

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Il nuovo disposto rende obbligatoria una figura della sicurezza che in precedenza era a discrezione del datore di lavoro, quindi facoltativa.

L’importanza del nuovo ruolo del preposto nella gestione operativa della sicurezza nei luoghi di lavoro è ribadita anche nel nuovo art. 26, che richiede la comunicazione del nominativo del preposto nei contratti di appalto e subappalto:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

C’è un cambiamento anche nel ruolo e nelle responsabilità del preposto.

Il nuovo art. 19, accanto ai tradizionali obblighi di “sovrintendere e vigilare”, gli attribuisce l’obbligo di intervenire in modo concreto per interrompere o modificare un comportamento a rischio:

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Inoltre, è stata introdotta anche la lettera f-bis:

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

La nuova figura del preposto, pur senza però far venire meno o alleggerire l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro e al dirigente, è indubbiamente maggiormente responsabilizzata rispetto al passato. Dovrà certamente essere aggiornata e integrata la formazione di questa figura, che diventa un elemento sempre più importante nella gestione “on job” della sicurezza e si configura sempre più come elemento cardine nel far funzionare il sistema della sicurezza sul lavoro.

L’entrata in vigore di alcuni adempimenti del DL 146/2021 è soggetta alla sottoscrizione di uno specifico Accordo Stato Regioni che avrebbe dovuto essere promulgato entro il 30/06/2022.

Il nuovo art. 37, al comma 2, prevede che “entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”.

La formazione del datore di lavoro

Il comma 7 dell’art. 37, inoltre, introduce per la prima volta l’obbligo formativo anche a carico del datore di lavoro a prescindere dal fatto che ricopra direttamente il ruolo di RSPP in azienda:

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2”.

Spetterà all’Accordo richiamato definire il ruolo del datore di lavoro in rapporto al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, la durata e i contenuti della formazione, e se debba essere correlata alla gravità del rischio d’impresa.

La nuova normativa antincendio

La vigente normativa antincendio, rappresentata dal D.M. 10/03/1998, andrà in pensione a inizio settembre 2022.

Aspettavamo da molti anni questo necessario cambiamento normativo, che interviene  a distanza di molti anni dalla Circ. 23/02/2011 dei VVF.. Circolare che per prima cercava di colmare alcune importanti lacune del D.M. 10/03/1998 come, ad esempio, l’aggiornamento delle attività formative.

Il nuovo decreto, che disciplinerà la formazione, non riguarda solo gli addetti alle emergenze, ma individuerà i requisiti anche per i formatori antincendio, andando a qualificare maggiormente l’erogazione della formazione e aumentando implicitamente anche la qualità e l’efficacia dell’attività formativa stessa.

Guarda il nostro video sull’organizzazione aziendale della sicurezza