Nuovi CAM per i servizi di pulizia e sanificazione
Il 19 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 29 gennaio 2021, contenente i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”.
Si tratta di quelli che, comunemente, vengono definiti Nuovi CAM, in quanto presentano in effetti alcune novità rispetto ai “vecchi” CAM, pubblicati con il decreto 24 maggio del 2012.
All’articolo 1 del Decreto è indicato il campo di applicazione dei nuovi criteri ambientali minimi, poi specificati nell’articolo 2:
- servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti a uso civile;
- detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;
- detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;
- detergenti per l’igiene personale;
- prodotti in tessuto carta per l’igiene personale;
- servizio di pulizia e sanificazione di edifici e altri ambienti a uso sanitario.
Rispetto ai vecchi CAM, ora sono contemplati anche treni, aeromobili, natanti e assimilati.
Vediamo insieme cosa sono i CAM, quali novità sono state introdotte e in che modo influiscono sull’assegnazione delle gare d’appalto.
Cosa sono i CAM
Il Ministero dell’Ambiente, con lo scopo di contenere gli impatti ambientali connessi alle attività di pulizia di edifici e altri ambienti a uso civile, nonché connesse alle forniture di alcuni altri prodotti per l’igiene, ha introdotto i cosiddetti CAM, acronimo di “Criteri ambientali minimi”.
Questi criteri mirano innanzitutto alla riduzione dell’impiego di sostanze pericolose, imponendo
“l’acquisto e l’uso di detergenti con formulazioni migliori sotto il profilo ambientale e della tutela della salute e, prescrivendo l’impiego di elementi tessili in microfibra, l’uso di sistemi di dosaggio e di diluizione tali da evitare che dosaggi e diluizioni siano effettuate in maniera arbitraria dagli operatori, consentono di razionalizzare il consumo di prodotti detergenti e disinfettanti.”
Per approfondire, consigliamo di consultare l’allegato 1 al Decreto, qui.
Quindi, sono interessati da questi criteri vari soggetti, dagli esercenti servizi di pulizia agli enti pubblici, passando per i produttori e distributori di prodotti e attrezzature di pulizia.
Cosa cambia con i nuovi CAM 2021 in ambito civile
Una prima novità introdotta con i nuovi CAM 2021 è quella menzionata prima, ovvero l’inserimento, tra gli ambienti per la cui pulizia è necessario il rispetto di questi criteri, di treni, aerei, navi e assimilati.
Si specifica, inoltre, che la pulizia delle superfici esterne riguarda esclusivamente le operazioni solitamente svolte dalle imprese di pulizia, non comprendendo, quindi, la pulizia dei vetri sulle facciate dei palazzi che richiede l’impiego di attrezzature specifiche.
Vediamo le altre novità principali.
Detergenti con o senza certificazione Ecolabel
I detergenti usati per le pulizie che non sono in possesso della certificazione Ecolabel UE o equivalente possono essere utilizzati solo se concentrati, con tasso di diluizione minimo fissato all’1% (1:100) per le pulizie cosiddette “a bagnato”, mentre per la preparazione di prodotti da vaporizzare il tasso di diluizione è pari a 1:2.
In ogni caso è richiesto il possesso di rapporti di prova di conformità ai CAM rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025.
Macchinari elettrici
Per quanto concerne i macchinari elettrici, i nuovi CAM prevedono l’obbligo da parte dell’offerente (in una gara, s’intende) di indicare già in fase di offerta le soluzioni per ridurre gli impatti ambientali in tutte le fasi (disassemblaggio, manutenzione, inquinamento acustico, e così via).
Formazione del personale
Il personale deve essere adeguatamente formato ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Le attività di formazione devono essere eseguite in modo da agevolare l’apprendimento e la memorizzazione delle informazioni soprattutto in relazione:
- alle operazioni di pulizia e sanificazione;
- alla gestione delle macchine e attrezzature di lavoro;
- ai processi di lavaggio a minore impatto ambientale;
- alla gestione degli indumenti utilizzati.
Nel nuovo quadro normativo, sono state aggiunte alcune tematiche tra gli argomenti da trattare in fase di formazione del personale, tra cui la gestione delle macchine, delle loro batterie, la gestione dei rifiuti, del vestiario, le proprietà della microfibra.
In ambito sanitario, invece, sono state aggiunte ore sugli elementi metodologici per garantire una disinfezione efficace e ambientalmente sostenibile.
Sono state inserite un numero minimo di ore di formazione e di affiancamento, con la possibilità di procedere in modalità e-learning.
Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale, i termini per presentare le evidenze relative alla formazione erogata passa da 60 a 30 giorni.
Prodotti ausiliari per l’igiene
Importanti novità sono state introdotte in relazione ai prodotti ausiliari per l’igiene.
Eccole:
- divieto di utilizzare attrezzature e prodotti non riparabili;
- divieto di utilizzare elementi tessili a frange per le pulizie a bagnato;
- divieto di utilizzare elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza;
- gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato devono essere riutilizzabili, piatti e in microfibra. Almeno il 30% di questi ultimi devono possedere l’etichetta ISO Tipo I;
- per spolverare devono essere utilizzati elementi tessili riciclati;
- evitare la discrezionalità degli operatori per quanto concerne il grado di impregnazione dei tessuti, utilizzando procedure e sistemi adeguati;
- il monouso in carta eventualmente impiegato deve essere in possesso del marchio PEFC o un altro equivalente, o dell’etichetta Remade in Italy (classe A o A+), o del marchio Ecolabel UE;
- i carrelli con secchi e contenitori di plastica devono essere riciclati almeno per il 50% del loro peso, con colori diversi a seconda della destinazione d’uso (detergente e risciacquo).
Prodotti disinfettanti
Per quanto riguarda i prodotti disinfettanti è stata introdotta la conformità al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio.
Viene, inoltre, richiesto un utilizzo sostenibile dei disinfettanti, con una particolare attenzione alle modalità di utilizzo, alla frequenza, ai dosaggi.
Questo prodotto va adottato entro 3 mesi dalla decorrenza del contratto.
Igiene delle mani
Nei CAM 2012 non c’era nessun criterio relativo ai saponi lavamani, mentre ora con i nuovi CAM è stato inserito l’obbligo di certificazione Ecolabel UE o equivalenti.
In aggiunta, è previsto l’obbligo di utilizzare degli erogatori di sapone per le mani in forma schiumosa, senza gas propellenti.
Criteri premianti
Con i nuovi CAM sono stati inseriti dei criteri premianti per quelle realtà offerenti che si impegnano a rispettare i criteri richiesti garantendo adeguati livelli di pulizia, contenendo gli impatti ambientali anche in base al ciclo di vita.
Nello specifico:
- utilizzo di detergenti con marchio Ecolabel UE o altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, con imballaggi in plastica riciclata;
- utilizzo di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso del marchio Ecolabel UE o altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024 privi di fragranze;
- utilizzo di prodotti in carta tessuto, anch’essi in possesso del marchio Ecolabel UE o altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024;
- uso esclusivo di tessuti in microfibra in possesso del marchio Ecolabel UE o altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024;
- adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative;
- uso di prodotti con certificazione sull’impronta climatica UNi EN ISO/TS 14067 o fabbricati da aziende certificate SA 8000;
- erogazione di servizi di pulizia esclusivamente o parzialmente manuali.
A questi criteri principali seguono poi una serie di sub criteri, che riguardano, ad esempio, l’indicazione di produttori dei detergenti impiegati.
Criterio sociale
Altri punti sono assegnati nel caso in cui si assicuri il rispetto e l’applicazione di misure atte a migliorare il benessere organizzativo, come la concessione di un tempo adeguato per svolgere le mansioni assegnate, un piano di turnazione che rispetti le esigenze individuali e del lavoro, la previsione di premi di produttività.
Specifiche Tecniche
Altra novità relativa ai detergenti consiste nell’obbligo di certificazione, per quanto concerne le pulizie ordinarie, Ecolabel UE, Der Blaue Engel Nordic Ecolabel o Österreichisches Umweltzeichen.
In caso di etichettatura differente da quelle appena menzionate, deve essere presente una scheda tecnica molto dettagliata.
Come abbiamo già detto in uno dei punti precedenti, i detergenti non certificati possono essere utilizzati solo se concentrati.
Conclusioni
Come si legge, quindi, le imprese esercenti servizi di pulizia, in ambito civile e/o sanitario, devono attenersi ora ai nuovi CAM, questi criteri ambientali minimi richiesti dagli enti preposti.
Si tratta di criteri che non si possono affatto ignorare, perché obbligatori per partecipare alle gare d’appalto, in particolare quelle indette da enti pubblici.
Si consiglia, quindi, di studiare la normativa e confrontarsi con un consulente specializzato.