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Le imprese del settore pulizie/multiservizi operano in prevalenza tramite il meccanismo dell’appalto, sia quando il rapporto si svolge con una realtà privata sia nel caso si tratti di pubblica amministrazione.

Pensiamo, ad esempio, ai servizi di pulizia negli ospedali o nelle scuole

Com’è noto, ogni gara d’appalto ha una durata temporale limitata e predeterminata, questo vuol dire che l’azienda vincitrice sa che dovrà assumere del personale nella misura suggerita dalle necessità manifestate per un periodo di tempo preciso. 

Ma cosa accade quando l’appalto finisce e, nel successivo, viene assegnato ad un’altra azienda del comparto pulizia/multiservizi?

Le sigle che hanno redatto e firmato il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori di categoria, e che rappresentano più di 380.000 lavoratori e oltre 3.500 imprese, hanno pensato anche a questa eventualità, soffermandosi più volte sul concetto di appalto e, nello specifico, sulla cessazione dello stesso. 

Cessazione di Appalto nel comparto pulizie/multiservizi 

Nell’articolo 4 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, denominato Cessazione di Appalto, si legge quanto segue: 

“Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con
risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell’impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell’impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall’altro, dell’obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione.”

Come è evidente, chi ha redatto il CCNL ha preso in considerazione la natura delle imprese del settore, caratterizzate da commesse acquisite tramite appalto nella maggioranza dei casi, mettendo subito in chiaro l’obiettivo principale: salvaguardare aziende, lavoratori e anche i committenti. 

Sì, perché la cessazione di un appalto si tradurrebbe, senza le misure che andremo ad elencare tra un attimo, in perdita di posti di lavoro e difficoltà di gestione per le aziende. 

Come si procede in questi casi? 

In caso di cessazione d’appalto, l’azienda uscente nei 15 giorni precedenti il termine dei lavori lo comunica alle sigle sindacali coinvolte, indicando il numero di addetti interessati (operanti da almeno 4 mesi).

Dall’altro lato, l’azienda subentrante deve comunicare dell’assegnazione dell’appalto. 

Le situazioni possibili sono due:

  1. laddove le condizioni del nuovo appalto risultino identiche a quello precedente, l’azienda subentrante si impegna ad integrare il personale impiegato da quella uscente e operante almeno nei 4 mesi precedenti la cessazione, senza periodo di prova. Sono esclusi eventuali lavoratori uscenti per decesso, pensionamento, dimissioni;
  2. in caso di condizioni differenti, saranno le sigle sindacali e gli enti territoriali preposti a riunirsi per trovare una mediazione tra le esigenze dell’azienda subentrante e i lavoratori uscenti. 

L’ONBSI, l’ente bilaterale che accoglie le istanze del Settore, ha tra i suoi Progetti istituzionali quello di monitorare la gestione di questo importante fenomeno contrattuale e per questo motivo ha iniziato a programmare lo sviluppo di uno specifico portale per la gestione del cosiddetto “cambio appalto”

Garantire gli interessi generali è sempre stato di vitale importanza per le sigle sindacali e datoriali che hanno redatto e firmato il CCNL pulizia/multiservizi e quanto riportato nell’articolo n.4 ne è prova lampante.