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Salve le decorrenze e durate previste per singoli istituti, il presente accordo decorre dalla data della stipula e avrà vigore fino al 31 dicembre 2024.

Se non disdettato formalmente nei tre mesi antecedenti alla scadenza, il contratto si intenderà rinnovato di anno in anno e, in questo caso, troverà applicazione la regolamentazione prevista dagli artt. 73-bis e 73-ter.

In caso di disdetta il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti, per la parte economica e normativa, fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale, con esclusione di quanto previsto dagli artt. 73-bis e 73-ter.

Vengono qui espressamente richiamate le disposizioni contenute nell’articolo 3 del presente contratto relative alle procedure per il rinnovo del C.C.N.L., che non subordinano l’avvio delle procedure di rinnovo alla formale disdetta dello stesso, e che impegnano le parti a dare continuità ai rinnovi contrattuali, fatta salva la facoltà delle Parti di determinare decorrenza e validità dei rinnovi.