fbpx

Le Parti stipulanti il presente C.C.N.L. “per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi” si danno atto che l’assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del servizio sanitario nazionale definita dal C.C.N.L. costituisce uno dei punti qualificanti per l’integrale applicazione del presente CCNL. L’assolvimento degli oneri di cui al presente articolo costituisce parte integrante del complessivo trattamento economico previsto dal presente C.C.N.L. e non è derogabile.

Pertanto ferma rimanendo la validità, l’imprescindibilità, la centralità e la universalità del Servizio Sanitario Nazionale previsto dalla legislazione vigente, a far data dal 01/07/2013 è stato costituito, per l’intero comparto dei servizi di pulizia, servizi integrati/multiservizi, un unico sistema di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale, strutturato in conformità al d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni, assicurato attraverso un Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

L’assistenza sanitaria integrativa, dunque, ha carattere generale, con un unico fondo per tutti gli addetti al settore e fornirà prestazioni omogenee a prescindere dall’orario contrattuale.

In coerenza con quanto sopra, l’assistenza sanitaria integrativa ha la seguente articolazione:

  1. L’erogazione delle prestazioni sanitarie integrative, a decorrere dal mese di ottobre 2014, è assicurata attraverso il FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEL SETTORE DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA, SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI – Fondo ASIM, costituito pariteticamente dalle Parti stipulanti.
  2. Al fine di finanziare tali prestazioni, per ogni lavoratore dipendente in forza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova, ivi compresi i lavoratori con contratto di apprendistato, è stabilito a carico del datore di lavoro la seguente contribuzione:
    • dall’1 luglio 2013 si riconosce un contributo a carico dell’impresa pari a € 4,00 mensili per i lavoratori con orario medio settimanale fino a 28 ore;
    • dall’1 luglio 2013 si riconosce un contributo a carico dell’impresa pari a € 6,00 mensili peri lavoratori con orario medio settimanale sopra le 28 ore.
    • Tutti i datori di lavoro devono corrispondere al Fondo un contributo una tantum a titolo di iscrizione al FONDO ASIM, pari a € 0,50 per ciascun lavoratore. Per le iscrizioni successive a settembre 2012 la quota una tantum a titolo di iscrizione da versare è pari a € 0,50 per ciascun lavoratore nuovo iscritto. Tale disciplina riguarda esclusivamente il versamento dell’una tantum iniziale a seguito della prima iscrizione del datore di lavoro e dei lavoratori. Non sono previste riduzioni per i dipendenti assunti a tempo parziale. Il contributo una tantum non deve essere versato per i lavoratori già iscritti interessati da procedure di cambio appalto. L’impresa, che dovrà verificare la eventuale precedente iscrizione dei lavoratori, potrà richiedere tale informazione al Fondo via posta elettronica. Il contributo una tantum, di cui al presente articolo, va versato unitamente al primo contributo ordinario.
      La contribuzione si intende al netto del contributo di solidarietà e al lordo delle spese di funzionamento del Fondo.
      Per orario medio settimanale si intende l’orario contrattuale individuale annuale diviso per 52 settimane. Con tale formulazione le Parti hanno inteso ricomprendere tutti i soggetti, inclusi i Part Time verticali e/o ciclici, con conseguente obbligo di versamento dei contributi al Fondo per 12 mensilità. Pertanto, nel caso di Part Time ciclico (ad esempio, quelli legati a servizi presso istituti scolastici), i contributi al Fondo non dovranno subire interruzioni.
      A partire dal 1°luglio 2013, il contributo ordinario al FONDO ASIM è dovuto dal datore di lavoro con riferimento alla data in cui interviene l’instaurazione del rapporto di lavoro, arrotondato a mese intero se la frazione di mese è superiore ai 15 giorni. Se i dipendenti sono assunti presso più datori di lavoro che applicano il presente CCNL, il contributo è comunque dovuto da ciascun datore di lavoro.
  3. Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte dell’aumento economico del CCNL per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi Integrati/multiservizi, si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi del presente articolo del CCNL per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa. L’aumento complessivo, derivante dall’applicazione degli accordi interconfederali vigenti, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante dell’aumento economico. L’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie e i servizi garantiti dal fondo ASIM. Il diritto all’assistenza sanitaria integrativa nei limiti di cui al presente articolo è irrinunciabile da parte del lavoratore. Il pagamento della quota di contribuzione al fondo di assistenza sanitaria dovrà essere specificamente evidenziato in busta paga. Le Parti si attiveranno al fine di fornire adeguata informativa alle imprese ed ai lavoratori del settore in merito all’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa ed al funzionamento del Fondo ASIM.

Le Parti allegano al presente C.C.N.L. lo statuto del Fondo Asim.

Le disposizioni del presente articolo sono vincolanti per tutte le imprese che applicano il presente CCNL.