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La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e integrale applicazione del presente C.C.N.L..

La Commissione Paritetica è composta dalle organizzazioni stipulanti il presente C.C.N.L. e consta di 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del C.C.N.L..

Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente.

La Sede di lavoro della “Commissione Paritetica” sarà presso la Sede dell’organismo paritetico di settore (ONBSI) di cui all’articolo 66 del presente C.C.N.L. ed opererà con le seguenti procedure e modalità.

Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni Territoriali ad esse facenti capo.

All’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all’esame della controversia.

In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le rispettive Organizzazioni Sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.

La data di convocazione, per l’esame della controversia, sarà fissata, d’accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi.

La Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.

La Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa.

Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di conformarvisi.

Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica, potrà provvedere la Commissione Paritetica stessa, con proprie deliberazioni.

I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il C.C.N.L., un rapporto conclusivo del lavoro svolto.