fbpx

Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 252/2005 e dall’articolo 54 del presente C.C.N.L., in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro gli istituti tassativamente sotto indicati.

  1. retribuzione tabellare;
  2. indennità di contingenza;
  3. anzianità forfettaria di settore per gli operai e scatti biennali per impiegati;
  4. eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
  5. 13ª mensilità;
  6. 14ª mensilità;
  7. indennità che abbiano carattere non occasionale;
  8. accordi integrativi.

Per l’indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 dai lavoratori con mansioni operaie, si rinvia alla nota a verbale di cui all’articolo 56 del C.C.N.L. 25 maggio 2001.