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Sono da considerarsi ad orario discontinuo quei lavoratori a tempo pieno e indeterminato non aventi nella loro attività professionale carattere di continuità nell’espletamento della mansione.

Comunque, per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla declaratoria successiva ed a quanto indicato dal R.D. n. 692/1923 ed alle successive modifiche ed integrazioni.

Le predette mansioni individuate dal presente articolo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del presente C.C.N.L., sono limitate come segue:

  1. custodi o guardiani diurni e notturni agli ingressi carrabili;
  2. custodi o guardiani addetti a ingressi fieristici, museali ed altri edifici;
  3. personale addetto ai servizi di primo intervento antincendio;
  4. personale addetto al carico e scarico nell’attività interna di servizi;
  5. personale addetto al controllo degli impianti e delle aree.

Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l’orario di lavoro del personale addettovi rientra nella norma di cui al comma 2 dell’articolo 30 del presente C.C.N.L. La presente norma non si applica nel caso di lavoro occasionale o sporadico.

Per i lavoratori rientranti nel presente articolo l’orario di lavoro contrattuale è fissato nella misura di 45 ore settimanali.

La maggiorazione per lavoro straordinario si applica a partire dalla 46° ora settimanale.

Le parti firmatarie del presente accordo, unitamente alla R.S.U. ovvero, ove non costituita, alle R.S.A., si incontreranno a livello territoriale per un confronto finalizzato a verificare le modalità attuative le norme contenute nel presente articolo; in caso di mancato accordo, si attiveranno i livelli superiori in conformità a quanto previsto nel presente C.C.N.L.