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chi siamo

ONBSI

Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati

PRESENTAZIONE

L’ONBSI è stato costituito in attuazione del CCNL di settore da ANIP – Confindustria, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative – Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Unionservizi Confapi, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti UIL, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Le parti costituenti, contestualmente alla stipula del CCNL, hanno concordato di definire gli obiettivi di attività dell’Organismo paritetico e le modalità di finanziamento dello stesso. All’articolo 66 il CCNL, rinnovato il 19/12/2007, stabilisce che dal 1° Gennaio 2008 l’ONBSI è finanziato mediante l’attribuzione di un contributo di € 0,50 mensili a carico del datore di lavoro e di € 0,50 mensili a carico del lavoratore, per 12 mensilità, da versare trimestralmente. Tali importi sono ridotti, per i lavoratori a part-time inferiore a 20 ore settimanali, a € 0,25 mensili.

L’Organismo nazionale bilaterale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività, individuate dalle parti stipulanti il CCNL, in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali, ovvero delegate dalla legge alle parti sociali stesse. La promozione e la gestione delle predette attività avviene nel rispetto degli accordi interconfederali e degli organismi da essi derivanti.

A tal fine, l’ONBSI attua ogni utile iniziativa per la qualificazione e lo sviluppo del settore e, in particolare:

Promuove iniziative

in materia di formazione e qualificazione professionale

Promuove corsi

di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione

Supporta e integra

le funzioni di controllo degli Enti competenti, svolgendo un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati su tutto il territorio nazionale

Assume iniziative

tendenti a creare concreti strumenti di analisi del comparto in sinergia con le Istituzioni (Presidenza del Consiglio, Cnel, Unioncamere, Università ed Enti di Ricerca, Ministeri competenti, ecc.)

Promuove approfondimenti

per la concreta attuazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e per la formazione dei responsabili aziendali e dei R.L.S.

i

Svolge

in raccordo con Union Camere (per quanto concerne l’albo delle imprese previsto dalla legge 82/94) e con Inps, Inail e Ministero del Lavoro, al fine di rilasciare le certificazioni attestanti l’iscrizione, qualsiasi altro compito di certificazione che leggi o regolamenti possano affidargli

STATUTO

 

Articolo 1 - Costituzione
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 66 del CCNL per i dipendenti da imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi 25/05/2001 è costituito da ANIP CONFINDUSTRIA, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, UNIONSERVIZI – CONFAPI, FEDERLAVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE, AGCI SERVIZI e dalle Associazioni ad essa aderenti e da FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTRASPORTI UIL, l’Organismo Paritetico denominato O.N.B.S.I. (Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati).
Articolo 2- Natura
L’Organismo nazionale bilaterale ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Articolo 3 - Durata
La durata dell’Organismo nazionale bilaterale è a tempo indeterminato.
Articolo 4 - Sede
L’Organismo nazionale bilaterale ha sede in Roma.
Articolo 5 - Soci
Sono Soci dell’Organismo nazionale bilaterale le Organizzazioni Nazionali di cui all’articolo 1 del presente Statuto. In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell’Associazione, né durante la vita dell’Associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.
Articolo 6 - Scopi
L’Organismo nazionale bilaterale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL per i dipendenti delle imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali, ovvero delegate dalla legge alle parti sociali. La promozione e la gestione delle predette attività dovrà avvenire nel rispetto degli accordi interconfederali e degli organismi da essi derivanti. A tal fine, l’Organismo nazionale bilaterale attua ogni utile iniziativa per la qualificazione e lo sviluppo dei settori e, in particolare: a) Promuove iniziative di analisi dell’andamento economico del settore, direttamente o in rapporto con centri di ricerca e l’università; b) Assume iniziative tendenti a creare concreti strumenti di analisi del comparto in sinergia con gli osservatori nazionali e territoriali e le Istituzioni (Presidenza del Consiglio, Cnel, Unioncamere, Università ed Enti di Ricerca, Ministeri competenti, ecc.). c) Promuove la costituzione di osservatori del settore coinvolgendo gli organismi di controllo sul lavoro : Ministero del lavoro ed ispettorati nazionali e territoriali, uffici ispettivi dell’INPS ed INAIL; e sugli appalti: Autorità di Vigilanza sugli Contratti Pubblici, Uffici regionali; d) promuove iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, eventualmente finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano partecipato; e) ricerca ed elabora anche a fini statistici i dati relativi all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di apprendistato, formazione e inserimento predisponendo progetti formativi per le singole figure professionali al fine del miglior utilizzo dei predetti istituti contrattuali, in piena armonia con gli accordi interconfederali in materia; f) in relazione alla iscrizione delle aziende al registro di cui alla legge 25/2/94 n.82 e regolamento di attuazione, in raccordo con Unioncamere e inoltre in raccordo con l’Inps, Inail e Ministero del Lavoro; g) in relazione agli adempimenti di cui ai decreti legislativi 626/1994 e 81/2008 con riferimento alle specificità e peculiarità del settore promuove approfondimenti per la concreta attuazione della legge nonché per piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei R.L.S.; h) promuove corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo almeno uguale a quello previsto dalle normative in materia di ammortizzatori sociali; i) individua misure di sostegno al reddito atte a superare momenti di difficoltà occupazionale ai sensi di quanto previsto da normative vigenti in materia; j) Svolge un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati e verbali relativi agli accordi territoriali ed alle procedure di cui all’art.4 (cambio di appalto) su tutto il territorio nazionale; Inoltre può svolgere le seguenti attività: a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione; b) provvede al monitoraggio e rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale; c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore; d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n.936/86; e) istituisce la banca dati per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego; f) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di apprendistato, di inserimento e formazione aziendale; g) svolge i compiti demandatigli dalla contrattazione collettiva nazionale, compresa la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La partecipazione alle attività e/o l’utilizzazione dei servizi prodotti dall’Organismo nazionale bilaterale da parte di imprese e lavoratori è condizionata all’effettiva applicazione del c.c.n.l. ed all’effettivo versamento dei contributi stabiliti (comprovato da almeno dodici mesi precedenti).
Articolo 7 - Strumenti
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’Organismo nazionale bilaterale potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera dell’Assemblea. L’istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall’Assemblea che ne regola il funzionamento con apposito regolamento. L’Organismo nazionale bilaterale potrà promuovere, con delibera assembleare, la costituzione di organismi regionali/territoriali approvandone il regolamento e le norme di finanziamento, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 66 del CCNL di categoria.
Articolo 8 - Finanziamento
L’Organismo nazionale bilaterale è finanziato con le modalità stabilite dal CCNL per i Dipendenti delle imprese di pulizie, servizi integrati e multiservizi 25/05/2001 e successivi accordi di rinnovo contrattuale. La determinazione e l’attuazione dei finanziamenti avverrà in collegamento e per il tramite di specifici progetti approvati ai sensi dell’art.15.
Articolo 9 - Organi dell’Organismo nazionale bilaterale
Sono organi dell’Organismo nazionale bilaterale : – L’Assemblea – La Presidenza – Il Comitato Direttivo – Il Collegio dei Revisori dei Conti Tutte le cariche hanno la durata di 3 esercizi finanziari e permangono fino all’approvazione del bilancio del 3° esercizio. I nuovi organi debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza. Gli organi decaduti mantengono i propri poteri sino all’insediamento dei nuovi organi. La funzione di componente degli Organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l’aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui al penultimo comma del presente articolo. La decadenza si verifica anche laddove il componente dell’Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive. In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione secondo le procedure indicate nel presente articolo. I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del triennio in corso. Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall’art. 5,comma 1, lett. d) D.lgs. 276/03. Tutti i componenti degli organi, esclusi i soci dell’Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.
Articolo 10 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti legali delle Organizzazioni Nazionali di cui all’art.1 del presente Statuto o loro delegati. Le delibere dell’Assemblea dei soci saranno assunte sulla base dei criteri indicati nell’art. 12, del presente Statuto. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero dei voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, da ripartirsi con le seguenti modalità: 15 voti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, i voti espressi dalle singole organizzazioni saranno computati con il seguente metodo: – 3 voti per organizzazione datoriale. – 15 voti per le organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui: – 5 alla Filcams-Cgil; – 5 alla Fisascat-Cisl; – 5 alla Uiltrasporti-Uil.
Articolo 11 - Poteri dell’Assemblea dei Soci
All’assemblea dei Soci spetta 1. nominare il Presidente ed il Vice Presidente; 2. nominare gli ulteriori dieci consiglieri del Comitato Direttivo; 3. deliberare il compenso per amministratori e sindaci; 4. provvedere all’approvazione dei bilanci preventivi 5. approvare all’unanimità lo statuto e le sue modifiche ed il regolamento dell’ONBSI; 6. provvedere all’approvazione dei bilanci consuntivi; 7. deliberare sulla costituzione degli organismi paritetici regionali/territoriali 8. deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 6; 9. provvedere all’approvazione delle linee guida dei piani preventivi di attività dell’Organismo nazionale bilaterale; 10. approvare i verbali delle proprie riunioni; 11. esprimere pareri e deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il settore e gli interessi dei Soci; 12. svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto o che siano opportune per il miglior raggiungimento degli scopi sociali; 13. deliberare, all’unanimità, lo scioglimento dell’Organismo e nominarne il liquidatore
Articolo 12 - Riunione dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l’anno di cui una entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo, e l’altra entro fine anno per l’approvazione del bilancio preventivo ed eventualmente delle linee guida dei piani di attività. L’Assemblea si riunisce altresì, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno uno dei soci costituenti o ritenuto opportuno dalla Presidenza, dal Comitato Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente e, in caso di impedimento, dal Vicepresidente, mediante avviso scritto da inviare, anche per via telematica, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto ad almeno cinque giorni prima della riunione. L’ avviso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’Ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Presidente ed il Vice Presidente assistono alle riunioni dell’Assemblea. Alle riunioni dell’Assemblea deve essere convocato il Collegio dei Revisori dei Conti. L’assemblea dei soci di volta in volta, nomina nel suo ambito il socio che la presiede; E’ nominato, all’interno o all’esterno dell’Assemblea, un Segretario con la funzione di redigere il verbale delle riunioni assembleari. A ciascun componente è attribuito un numero di voti pari a quanto definito dall’art.10; E’ ammessa la delega da parte di ciascuno dei Soci. Le sedute dell’assemblea sono valide con la presenza di almeno 27 voti espressi dai soci.
Articolo 13 - La Presidenza
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ONBSI e stipula i contratti deliberati dagli organi statutari. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vicepresidente che sono nominati dall’Assemblea ordinaria, alternativamente, una volta fra i componenti effettivi rappresentanti i datori di lavoro e la volta successiva fra i componenti effettivi rappresentanti Organizzazioni Sindacali. La Presidenza dura in carica un triennio. Qualora, nel corso del triennio, si debba provvedere alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente, questi durano in carica fino alla scadenza del medesimo triennio. Spetta alla Presidenza di: promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea; presiedere le riunioni del Comitato direttivo; sovrintendere all’applicazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti e istruzioni; dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato direttivo; svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall’Assemblea.
Articolo 14 - Il Comitato Direttivo
Il Comitato direttivo si compone di dodici consiglieri designati dai soci di cui all’art.1 dei quali sei su designazione delle associazioni dei datori di lavoro firmatarie, e due per ognuna delle organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-Uil:
Articolo 15 - Poteri del Comitato Direttivo
Spetta al Comitato Direttivo di: – vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi; – vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dall’Organismo nazionale bilaterale e riferirne all’Assemblea; – provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e budget previsionali dell’Organismo nazionale bilaterale ed il relativo bilancio sociale per l’approvazione dell’Assemblea; – assumere e licenziare il personale dell’Organismo nazionale bilaterale e regolarne il trattamento economico; – predisporre il regolamento di funzionamento dell’Organismo e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea; – proporre all’Assemblea le iniziative per l’attuazione degli scopi di cui all’art.6 del presente Statuto; – promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell’interesse dell’Organismo nazionale bilaterale ; – riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere ed all’attività svolta; – approvare i verbali delle proprie riunioni; – attuare i piani preventivi di attività secondo le linee-guida deliberate dall’Assemblea, reperendone i relativi finanziamenti in misura uguale a carico di imprese e lavoratori.
Articolo 16 - Riunioni del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qual volta sia richiesto da almeno1/3 dei consiglieri in carica, dal Presidente e dal V.Presidente La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a gg. tre e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Organismo nazionale bilaterale e, in sua assenza, dal Vicepresidente. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti Le delibere sono valide con il voto favorevole dei 3/4 dei voti presenti. Ciascun componente ha un voto. Non è ammessa la delega.
Articolo 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi così designati: uno dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, uno dalle Organizzazioni dei lavoratori, il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo, tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili. I Sindaci effettivi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404, 2407 Codice Civile in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni. Il Collegio esamina i bilanci consuntivi dell’Organismo nazionale bilaterale per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale. I Revisori partecipano alle riunioni dell’Assemblea senza voto deliberativo.
Articolo 18 - Il Patrimonio dell’Organismo nazionale bilaterale
Le disponibilità dell’Organismo nazionale bilaterale sono costituite dall’ammontare dei finanziamenti di cui al precedente articolo 8, dagli interessi attivi maturati sull’ammontare dei finanziamenti stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti. Costituiscono, inoltre , disponibilità dell’Organismo nazionale bilaterale le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell’Organismo nazionale bilaterale ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali. In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro il patrimonio dell’Organismo nazionale bilaterale è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all’art.6 o accantonato – se ritenuto necessario o opportuno – per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell’Organismo nazionale bilaterale è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I singoli Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’Organismo nazionale bilaterale sia durante la vita dell’ente sia in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa. E’ fatto espresso divieto durante la vita dell’Organismo nazionale bilaterale di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell’Organismo nazionale bilaterale il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall’ente, secondo le determinazioni dell’Assemblea, o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 19 - Gestione dell’Organismo nazionale bilaterale
Per le spese di impianto e di gestione l’Organismo nazionale bilaterale potrà avvalersi delle disponibilità di cui all’art.18. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.
Articolo 20 - Bilancio dell’Organismo nazionale bilaterale
Gli esercizi finanziari dell’Organismo nazionale bilaterale hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell’Organismo nazionale bilaterale e del piano preventivo di attività. Entrambi devono essere approvati dall’Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 31 maggio dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico, accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo e dei Sindaci, nonché il piano preventivo di attività devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall’approvazione, alle Organizzazioni di cui all’art.1 del presente Statuto.
Articolo 21 - Liquidazione dell’Organismo nazionale bilaterale
La messa in liquidazione dell’Organismo nazionale bilaterale è disposta, su concorde e conforme deliberazione delle Organizzazioni di cui all’art. 1 del presente Statuto. Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le suddette Organizzazioni, provvedono alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e tre nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori; in difetto di tali nomine, trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, il Presidente del Tribunale provvederà ad istanza della parte più diligente. Le anzidette Organizzazioni determinano all’atto della messa in liquidazione dell’Organismo nazionale bilaterale i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ai sensi dell’art.18, ultimo comma.
Articolo 22 - Foro competente
Ogni eventuale procedimento giudiziario relativo al presente Statuto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 23 - Modifiche Statutarie
Qualunque modifica al presente statuto deve essere preventivamente decisa dalle organizzazioni di cui all’articolo 1 e deliberata dall’assemblea straordinaria all’unanimità.
Articolo 24 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
struttura

Gli organi di ONBSI

Validità dal 30 giugno 2022

Presidenza

PRESIDENTE

Marco Verzari

presidenza@onbsi.it

VICE PRESIDENTE

Lorenzo Mattioli

vicepresidenza@onbsi.it

RESPONSABILE OPERATIVO

Augusto Monachesi

onbsi@onbsi.it

SEGRETERIA
onbsi@onbsi.it

Comitato direttivo

ANIP CONFINDUSTRIA
Lorenzo Mattioli

LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
Virginia Severi – Nicola Comunello

CONFCOOPERATIVE – LAVORO E SERVIZI
Mariano Gambioli

AGCI SERVIZI
Nicola Ascalone

UNIONSERVIZI CONFAPI
Vincenzo Elifani

FILCAMS – CGIL
Cinzia Bernardini – Giovanni Dalò

FISASCAT – CISL
Piero Casali – Marco Demurtas

UILTRASPORTI – UIL
Marco Verzari – Massimo Longo

Componenti assemblea

ANIP CONFINDUSTRIA
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
CONFCOOPERATIVE – LAVORO E SERVIZI
AGCI SERVIZI
UNIONSERVIZI CONFAPI
FILCAMS – CGIL
FISASCAT – CISL
UILTRASPORTI – UIL

Collegio dei Revisori dei conti

Pasquale Pappalardo
(Presidente)

Pietro Mastrapasqua

Cosimo Paolo Pietro Ampolo